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Come mai i mafiosi nigeriani, albanesi, georgiani e cinesi sono tutti a piede libero? Giorgio Lunardi

Leggiamo l’articolo 416 bis del Codice Penale, introdotto il 13 settembre 1982.

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioniappalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Chiariamo innanzitutto un dettaglio. La giurisprudenza prevalente, formata dalle sentenze della Corte di Cassazione, ritiene che “avvalersi della forza di intimidazione” non significa necessariamente che l’associazione compia atti intimidatori. Deve però “sussistere un alone penetrante e avvertibile di presenza intimidatoria” e sopraffattrice, frutto di uno stile di vita consolidato nel tempo.

Per incriminare un soggetto, come consuetudine in Italia, basta che qualcuno, magari un pentito, faccia il nome di qualcun altro, dichiarando “Quello lì è un mafioso” confermato da un “giurin giurello”. Vero o falso che sia non importa, il pentito e il delatore sono sempre credibili.

Con uno strumento legislativo del genere, in cui l’ associazione mafiosa è:

  • formata da “tre o più persone
  • che hanno un non meglio specificato “alone penetrante di presenza intimidatoria”,
  • dispongono di armi (ma non è necessario),
  • sono in affari puliti o sporchi (come tutti),
  • e soprattutto, basta che un “pentito” o qualcuno denunci il cosiddetto “alone” sulla base di una percezione del tutto soggettiva

con uno strumento del genere, ripetiamo, applicato a 360 gradi dalla Magistratura, non dovrebbe esserci più nemmeno l’ombra della mafia in Italia. E invece…

leonardo sciascia, se lo stato vuole sconfiggere la mafia deve suicidarsi

Si applica anche alla mafia straniera questo articolo?

Si, c’è scritto nell’ultima parte dell’articolo 416 bis: “….comunque localmente denominate, anche straniere”.

La potente mafia nigeriana

Che bene! Consideriamo che in Italia opera una potente mafia nigeriana, dedita al traffico di stupefacenti ed allo sfruttamento della prostituzione. Consideriamo che molti dei nigeriani che arrivano coi barconi vengono qui per ingrossare le fila della mafia e il loro viaggio è finanziato proprio dalla mafia già presente in Italia. Consideriamo che molte delle donne nigeriane che arrivano anch’esse coi barconi vengono qui per arruolarsi, anche inconsapevolmente, nell’esercito di prostitute che troviamo ai margini di tutte le strade del nostro paese.

E consideriamo infine che queste donne hanno una terribile paura di finire come quella poveretta di Macerata, tagliata a pezzi e messa dentro una valigia, o di essere mangiate dagli stregoni (alone penetrante di presenza intimidatoria…).

Tutto questo considerato, deduciamo che le galere italiane dovrebbero essere piene di mafiosi nigeriani e che decine di magistrati dovrebbero indagare su questa gente con grande successo, vista la permissiva norma che si trovano ad applicare.Mafia nigeriana, prostitute nigeriane, come mai così poca gente in carcere?

No, nulla di tutto questo. La mafia nigeriana opera in tranquillità, così come del resto quella albanese, quella georgiana, quella cinese, ecc. ecc.

Come mai? Chissà, forse i magistrati hanno paura di indagare sugli africani perché a loro volta potrebbero essere indagati per incitamento all’odio razziale da qualche solerte collega? O forse perché non riescono a percepire l’alone penetrante degli stregoni nigeriani, o forse perché non escono mai di notte e quindi non vedono le prostitute nigeriane, o forse perché loro non fumano marijuana o la comprano da italiani bianchi, o forse perché i nigeriani sanno come tagliare a pezzi la gente, anche i magistrati?

Chissà qual è il motivo. Sta di fatto che i nigeriani sono tutti fuori, a piede libero, bravi e meno bravi.

Eppure questo articolo del Codice Penale è potentissimo. Pensate che Roberto Spada, per una testata a un giornalista un po’ invadente, reato normalmente perseguibile su querela di parte, è stato spedito per sei mesi nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo e ha subito una condanna in primo grado a sei anni di reclusione.

Come mai, così tanta severità per punire un reato che normalmente si estingue con un risarcimento e basta, senza conseguenze penali?

Non lo sapete? Perché la sua testata è stata fatta col “metodo mafioso”! E cosa vuol dire “metodo mafioso”, visto che Roberto Spada era anche incensurato? Non lo so cosa voglia dire “metodo mafioso”, forse nessuno lo sa, ma capisco che se sei nigeriano, uccidi e tagli a pezzi qualcuno, poco tempo dopo sei a piede libero e se dai una testata a un giornalista ti fai 6 mesi di isolamento in un carcere di massima sicurezza e 6 anni di galera.

Certo, Roberto Spada appartiene ad una antica famiglia zingara, ma i tempi cambiano ed essere zingari non è più sufficiente per essere tutelati dalla legge. Gli zingari non sono neri.

E non essere neri, oggi come oggi, sembra essere un grande svantaggio.

 

di Giorgio Lunardi

Fonte: www.altreinfo.org

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